ATTIVITA' & SERVIZI
CESCA UNSIC s.r.l. eroga servizi di consulenza e assistenza specialistica agli agricoltori e detentori di aree forestali, con particolare riferimento a:
La condizionalità rappresenta una delle principali novità introdotte con la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Essa coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti dell’Unione Europea messi a disposizione attraverso la stessa PAC; a decorrere da tale data, infatti, tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell’ambiente, salute pubblica e benessere animale.
La non conformità a tali impegni comporta la riduzione dell’insieme dei pagamenti diretti cui ciascun agricoltore avrebbe diritto ovvero quei pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori, nell’ambito di uno o più regimi di sostegno al reddito di seguito elencati:
- pagamento unico (disaccoppiato)
- altre forme di pagamento per superficie, animale o produzione (accoppiato)
Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.
Gli impegni cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:
- Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) ovvero disposizioni di legge convenzionalmente indicate con “Atti”, già in vigore e derivanti dall’applicazione di corrispondenti prescrizioni comunitarie;
- Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) ovvero regole convenzionalmente indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea: proteggere il suolo mediante misure idonee; mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche; proteggere la sutura del suolo mediante misure adeguate; assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.
L’insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l’agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di condizionalità, ciascuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche ed ambientali.
La sicurezza nell’ambiente di lavoro costituisce un adempimento prescrittivo anche per le aziende agricole che sono tenute ad applicare le disposizioni specificamente stabilite in materia dalla legislazione nazionale.
Ottemperare alle norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro comporta la predisposizione e aggiornamento della relativa documentazione, l’attribuzione delle responsabilità e l’identificazione delle figure preposte alla gestione del sistema sicurezza all’interno dell’azienda.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro rappresenta un reato grave che può essere punito anche con l’arresto.
Nello scenario politico ed economico, caratterizzato da una crescente globalizzazione ed interdipendenza, il miglioramento globale dell’azienda agricola rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza per sostenere il confronto con una concorrenza sempre più agguerrita ed organizzata.
L’incremento dei livelli di competitività deve essere opportunamente perseguito, attraverso una valutazione preventiva in ambito aziendale (audit) dei flussi materiali, processi produttivi, disponibilità di attrezzature ed organizzazione del lavoro, proponendo gli interventi necessari al conseguimento di una gestione sostenibile sia sotto il profilo ambientale che economico.
Vanno quindi ottimizzati tutti i diversi aspetti tecnico-economici della gestione aziendale (approccio globale), con l’obiettivo del miglioramento del rendimento complessivo dell’azienda stessa. Le soluzioni proposte, in funzione delle specificità aziendali, riguardano: l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo; l’integrazione di filiera; il miglioramento gestionale e organizzativo dell’azienda; la salubrità degli alimenti; il miglioramento e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio; la corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi di gestione forestale sostenibile; la riconversione e/o riorganizzazione produttiva, orientata alla qualità e al mercato.
SGFA – Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare è la società specificamente costituita da ISMEA – Istituto Servizi nel Mercato Agricolo e Alimentare per migliorare la gestione finanziaria e facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole ed agroalimentari.
È, di fatto, una Società di scopo a responsabilità limitata che gestisce gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad ISMEA, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG (Fondo Interbancario di garanzia) e dal FIG stesso.
Entrambe le forme di garanzia (diretta e sussidiaria) comportano un miglioramento delle condizioni sul prestito effettuato dagli Istituti di Credito a favore delle imprese agricole, con un implicito abbassamento del tasso d'interesse.
- Le garanzie dirette (fideiussioni, cogaranzie, controgaranzie) integrano la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici e proteggono direttamente la banca dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita.
- Le garanzie sussidiarie sono di tipo mutualistico e scattano automaticamente per ripianare le perdite subite dalle banche finanziatrici a conclusione delle procedure esecutive nei confronti del mutuatario.
SGFA risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e i suoi impegni per
garanzia sono a loro volta garantiti dallo Stato.
La garanzia diretta SGFA è disciplinata dal Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e si distingue in tre differenti tipologie:
- fideiussione
- cogaranzia
- controgaranzia
La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da SGFA, a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del D.Lg.vo 1 settembre 1993, n. 385, in particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.
La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
La garanzia ed il versamento della relativa commissione ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità
previste dalla normativa di riferimento.
La garanzia sussidiaria è liquidata da SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.
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